Decreti Cura Italia e Liquidità in pillole
Dopo il Decreto Cura Italia (DL 18/20 del 17/3/2020) il 09/04/20 è ufficialmente entrato in vigore il Decreto Liquidità (DL 23/2020) relativo alle misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali.
Il Decreto rappresenta una risposta portando facilitate misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni finalizzate a garantirne la continuità.
Lo Stato prevede di utilizzare il sistema bancario come rete per distribuire i finanziamenti coperti da garanzia pubblica del fondo di garanzia per le PMI (MCC) e della Sace.
La prima misura varata dal governo è stata la sospensione del pagamento dei finanziamenti rateali in essere e la proroga dei finanziamenti non rateali:
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui alle PMI, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17/03/2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
non possono essere revocati dal 29/02/2020 al 30/09/2020 le aperture di credito a revoca, i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti sono prorogati fino al 30/09/2020 e alle medesime condizioni i prestiti non rateali, viene sospeso, dal 17/03/2020 al 30/09/2020 il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing.
E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi
Specchietto del DL 23/2020 – i principali aspetti
Mediocredito Centrale Invitalia | Garanzia 100% | Garanzia 100% 90% Mcc – 10% Confidi | Garanzia 90% |
Soggetti | PMI e persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni | PMI e persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni e imprese fino a 499 dipendenti Fatturato < 3,2 mln € | PMI e persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni e imprese fino a 499 dipendenti
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Limiti Importo | Fino al 25% del Fatturato Max fino a 25.000 euro | Fino al 25% fatturato | *Fino al 25% del Fatturato *Fino al 200% del costo del personale *Fabbisogno per costi di esercizio e di investimento per i successivi 12/18 mesi |
Piano rimborso | Massimo 72 mesi Preammortamento 24 mesi | Nessuna indicazione | Massimo 72 mesi |
Procedure | *È concessa gratuitamente *Nessuna valutazione del FdG *Autocertificazione su danni da Covid-19 | *È concessa gratuitamente *Nessuna valutazione del FdG *Autocertificazione su danni da Covid-19 | *È concessa gratuitamente *Nessuna valutazione del FdG
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Per gratuità della concessione della controgaranzia si intende che non vi saranno commissioni o costi nei confronti di MCC, mentre permangono e sono oggetto di valutazione i costi relativi agli Istituti di Credito e delle eventuali Confidi. Non vi sarà valutazione del fondo di garanzia a patto che sussistano le condizioni per rientrare nei decreti, vi sarà invece valutazione sul merito creditizio da parte sia dell’Istituto di Credito che della Confidi.
Vi sarà quindi liquidità per molti ma non per tutti, l’invito per aggiudicarsi un posto a tavola è quello di farsi aiutare nel scegliere la formula migliore e impostare la pratica nel modo corretto.
Giocarsi male le carte a questa mano può voler dire farsi escludere dal tavolo di gioco, arriviamo preparati e con le carte vincenti.
Marco Simontacchi
28 aprile 2020